CHE COS'E' IL BOLLO CE E COME OTTENERLO?
Gli stabilimenti in cui si lavorano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici di igiene, oltre a quelli generali previsti dal Reg. CE 852/04, sono soggetti al riconoscimento e possono quindi operare solo se ottengono un numero di riconoscimento. Il Reg. CE 853/04 prevede requisiti specifici di igiene per alcuni stabilimenti, elencati nella DGR 5-5600, allegato II - “Lista non esaustiva degli stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004”, fra i quali vi sono i macelli, i laboratori di sezionamento carni, gli stabilimenti che trasformano le uova, etc. I prodotti di origine animale provenienti da tali stabilimenti sono contrassegnati da un bollo sanitario ai sensi del Reg. CE 854/04 o da un marchio di identificazione ai sensi del Reg. CE 853/04.
Marchio di identificazione
Il marchio di identificazione dev’essere leggibile e indelebile e i suoi caratteri devono essere facilmente decifrabili. Esso deve riportare il nome del Paese in cui è situato lo stabilimento (indicato per esteso o mediante un codice a due lettere conforme alla norma ISO pertinente), il numero di riconoscimento dello stabilimento e, nel caso sia apposto in uno stabilimento all’interno della comunità, deve essere di forma ovale e recare l’abbreviazione CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EÜ, EY, o WE. Tali abbreviazioni non devono rientrare nei marchi apposti su prodotti importati nella Comunità da imprese situate all’esterno della stessa.
Il marchio di identificazione dev’essere apposto prima che il prodotto lasci lo stabilimento di produzione.
Nel caso in cui venga rimosso l’imballo e/o il confezionamento oppure il prodotto sia nuovamente elaborato in altro stabilimento, dovrà essere apposto un nuovo marchio con il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui sono avvenute le ultime operazioni. Gli operatori del settore dovranno disporre di sistemi e procedure atti a consentire l’identificazione dei fornitori e dei destinatari dei prodotti di origine animale.
Il bollo sanitario delle carni fresche
Il bollo sanitario è di forma ovale (se apposto in un macello situato all’interno della Comunità), con dimensioni di almeno 6,5 centimetri di larghezza per 4,5 centimetri di altezza, e riporta, in caratteri perfettamente leggibili, il nome del Paese in cui lo stabilimento è situato (può essere scritto per intero in lettere maiuscole o indicato con un codice a due lettere in conformità della pertinente norma ISO), il numero di riconoscimento del macello e, se apposto in un macello all’interno della Comunità, l’abbreviazione CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EB o WE.
Nel caso di agnelli, capretti e suinetti, le dimensioni e i caratteri del bollo sanitario possono essere ridotti in proporzione alla taglia delle carcasse.
Il bollo sanitario può, tuttavia, essere rimosso dalle carni qualora esse siano trattate, tagliate o lavorate in altro stabilimento; in questo caso, il prodotto ottenuto sarà contrassegnato dal marchio d’identificazione dello stabilimento nel quale tali fasi sono avvenute.
Nel caso in cui sia stata effettuata una macellazione di urgenza al di fuori del macello, le carni devono recare un bollo sanitario speciale, che non può essere confuso né con il bollo sanitario previsto nel presente capitolo, né col marchio di identificazione.
Importazione da Paesi extracomunitari di prodotti di origine animale
L’art. 6 del Regolamento (CE) n. 853/04 riguarda i prodotti di origine animale di provenienza esterna all’Unione europea. Gli operatori di settore devono provvedere affinché l’importazione avvenga esclusivamente se il Paese terzo di spedizione e lo stabilimento da cui il prodotto è stato ottenuto e spedito figurano negli elenchi previsti e compilati a norma del Regolamento (CE) n. 854/04 (artt. 11 e 12).
Nel caso di importazione di carni fresche, di carni macinate, di preparazioni di carni, di prodotti a base di carne e di CSM (carne separata meccanicamente), la materia prima utilizzata per la loro produzione deve provenire da macelli e da laboratori di sezionamento compresi negli elenchi previsti dal Regolamento (CE) n. 854/04 (art. 12). Per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati ed i gasteropodi marini, l’area di produzione è riportata su apposito elenco (art. 13).
Il prodotto importato deve soddisfare, in ogni caso, tutti i requisiti richiesti dai Regolamento (CE) n. 852/04 e 853/04, compresi quelli relativi alla bollatura sanitaria e alla marchiatura di identificazione. A questi, si aggiunge la disciplina comunitaria inerente i controlli all’importazione dei prodotti di origine animale.
Per approfondimenti:
Sito della Commissione Ue
http://europa.eu/.../veterinary_checks_and.../l12051_it.htm
Sito della Commissione Ue con elenco stabilimenti esteri extra-ue autorizzati
http://ec.europa.eu/.../trade/non-eu-countries/index_en.htm
Sito del Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp...