ALLERTE ALIMENTARI
Che cos'è il Sistema di allerta RASFF?
Consulta il Portale europeo delle allerta alimentari
Consulta il nuovo Portale italiano “Pubblicazione richiami” (operativo dal 01/01/2017 sul sito del Ministero della Salute)
Procedura per le AZIENDE ALIMENTARI in caso di incidente alimentare
Che cosa si intende per "incidente alimentare"?
Per "incidente alimentare" si intende qualsiasi evento negativo inerente la sicurezza o la qualità degli alimenti, mangimi e/o materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) che, sulla base delle informazioni disponibili, sia potenzialmente in grado di produrre rischi per la salute del consumatore o per l'ambiente, danni economici o di immagine per l'azienda.
Che cosa occorre fare in caso di incidente alimentare?
L’Operatore del Settore Alimentare (OSA) è il responsabile della sicurezza dei prodotti che immette sul mercato.
Quando l'Operatore del Settore Alimentare (OSA) ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento (e/o mangime e/o MOCA) da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza (rischio diretto o indiretto per la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente), egli deve innanzitutto acquisire e gestire tutte le informazioni iniziali che possono essere collegate all’evento negativo.
Tutti i dati utili a definire il possibile pericolo (persone e aziende coinvolte, referti analitici, luoghi, modalità con cui l’evento negativo è stato evidenziato, attendibilità, denominazione e descrizione dell’alimento, data di scadenza/TMC, codici di lotto coinvolti, quantità di prodotto coinvolto, dettagli sulla distribuzione, presenza e quantità stimata di alimento che potrebbe già aver raggiunto i consumatori, etc.) devono essere raccolti tempestivamente in una apposita scheda (vedi esempio scheda), che potrà anche essere utilizzata per la notifica dell'incidente all’Autorità Competente (AC) da parte dell’OSA (ai sensi del Reg.CE 178/2002 artt. 19 e 20).
L'informativa alle Autorità Competenti prevista dall'art. 19, comma 3 del reg.CE 178/2002, non implica automaticamente un ritiro e richiamo in quanto può essere applicata in diversi tipi di casi, per esempio:
- l'operatore certamente è a conoscenza che l'alimento è dannoso per la salute ed è ancora in suo possesso;
- nuove informazioni in possesso dell'operatore inducono a ritenere che l'alimento sia dannoso per la salute, ma tali informazioni divergono da altre (es. quando un operatore ritira internamente un alimento a rischio e ne informa il fornitore di tale alimento, quest'ultimo può ritenere che le informazioni inviate siano in contrasto con altre informazioni in suo possesso);
- le informazioni secondo le quali il prodotto possa essere dannoso per la salute non sono ancora completamente confermate (ciò può derivare dai reclami dei consumatori o da partite immesse sul mercato in cui il campionamento si è rivelato soddisfacente diversamente da altre partite);
- informazione di un rischio emergente.
La presente disposizione intende consentire alle autorità competenti non solo di essere consapevoli di alimenti sicuramente a rischio, ma di ricevere allarmi preventivi o di individuare rischi potenziali (possibilmente emergenti) al fine di definire ed assicurare le modalità più efficienti e proporzionate per gestirli.
In taluni casi, per esempio quando informazioni ulteriori o maggiormente convalidate confermano che il prodotto è dannoso per la salute e che lo stesso non si trova più sotto il controllo immediato dell'operatore del settore alimentare iniziale, si applicano altresì gli obblighi di ritiro e richiamo di cui all'articolo 19, paragrafo 1.
L’OSA deve effettuare una valutazione del rischio per la salute pubblica (in particolar modo per i casi definiti nell'Allegato D dell'Accordo Stato-Regioni 204/CSR del 13.11.08), tenendo anche conto di quanto indicato all'art.14 del reg.CE 178/02, e successivamente categorizzare l’evento negativo al fine di individuare le misure più appropriate nell'ambito di tipologie di intervento predefinite.
L’OSA, pertanto, valuta se l’alimento è “a rischio”, o se invece si trova in uno status giuridico diverso (es. alimento indadatto al consumo umano, alimento sicuro per la salute umana, ma non conforme alle altre disposizioni della legislazione alimentare, etc).
Il livello di rischio può essere (consulta le tabelle per la categorizzazione degli eventi negativi):
- GRAVE (ALTO) con effetti IMMEDIATI
- GRAVE (ALTO) con effetti a LUNGO TERMINE
- MEDIO
- BASSO
- ASSENTE
Nel caso in cui l'alimento risulti "a rischio Grave-Alto, Medio o Basso", l’OSA deve effettuare un RITIRO senza indebito ritardo, secondo quanto previsto nell'Intesa Stato-Regioni CSR/2334 del 28 luglio 2005 (informa l’Autorità Competente, informa i clienti commerciali per rimuovere l’alimento dalla catena di distribuzione).
Nel caso in cui l'alimento risulti "a rischio Grave-Alto" e NON sia più sotto il controllo diretto dell’OSA raggiungendo il consumatore finale, l’OSA deve effettuare anche un RICHIAMO, secondo quanto previsto nell'apposita Nota 47556 del 15/12/2016 (informa l’Autorità competente, informa i clienti commerciali, si assicura che i consumatori potenzialmente in possesso dell’alimento vengano informati in modo adeguato mediante la pubblicazione del richiamo sul proprio sito o sui social network e apposizione di cartellonistica presso i punti vendita interessati, rimuove l’alimento dalla catena di distribuzione). Inoltre l'OSA deve compilare per via elettronica l’apposito modello ministeriale e trasmetterlo alla ASL competente per territorio. In caso di successiva analisi di revisione favorevole, l’OSA potrà predisporre un avviso di revoca del precedente richiamo che verrà pubblicato sul Portale del Ministero nella stessa pagina web.
Per i casi di rischio GRAVE (ALTO) con effetti immediati, nel caso di rischio di tossicità acuta, al fine di assicurare una più efficace informazione del consumatore potenzialmente interessato, l'OSA, oltre alle modalità precedenti, deve anche utilizzare la forma di comunicazione che preveda la pubblicazione del richiamo a mezzo stampa, dispacci ANSA, radio, TV tenendo conto del livello di distribuzione raggiunto (locale, regionale, nazionale).
Nel caso in cui l'alimento risulti "a rischio Assente", l'OSA non è tenuto ad effettuare il ritiro e/o richiamo.
In tutti i casi, la notifica all’Autorità Competente deve essere comunicata al momento dell'attuazione di un piano di ritiro/richiamo alimentare e non dopo che lo stesso è stato completato. Mediante la notifica all’Autorità Competente, l’OSA deve fornire tutte le informazioni necessarie alla stessa per valutare le scelte dell'OSA e l'appropriatezza delle azioni intraprese (vedi scheda sopracitata).
Riepilogo delle misure da adottare, in base al livello di rischio, in termini di gestione del rischio e di comunicazione del rischio, con le relative tempistiche.
Procedura per l'AUTORITA' COMPETENTE in caso di incidente alimentare
L’ Autorità competente, a seguito di non conformità legata a controllo ufficiale, impone all'OSA la valutazione del rischio e l'adozione delle misure previste dal regolamento CE n.178/2002. L'AC deve verificare che ciascun operatore abbia condotto efficacemente e correttamente le procedure di RITIRO e RICHIAMO degli alimenti, secondo quanto previsto nelle apposite Linee guida. Dal momento in cui riceve il modello di richiamo compilato, l'Autorità competente deve assicurarne la pubblicazione sul portale ministeriale entro 48 ore. In caso di mancato adempimento delle operazioni di ritiro-richiamo da parte dell'OSA, l'Autorità competente, trascorse 24 ore, adotta le procedure in sostituzione dell'OSA addebitandone allo stesso i costi.
L'attivazione del sistema di Allerta è previsto esclusivamente in presenza di RISCHIO GRAVE (ALTO) con effetti immediati o a lungo termine. Per il RISCHIO MEDIO e RISCHIO BASSO l'Autorità competente si assicura che l'OSA adotti i provvedimenti di ritiro previsti.
Nel caso in cui un’alimento, mangime e/o MOCA rappresenti un GRAVE rischio (diretto o indiretto) per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione europea adotta immediatamente delle misure urgenti (applicazione degli art. 53 e 54 del Reg. CE 178/2002) per affrontare la situazione di emergenza (sezione 2 del reg.CE 178/2002).
Nel caso in cui l’alimento, mangime e/o MOCA rappresenti un grave rischio (diretto o indiretto) per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile o che non può essere gestito in maniera adeguata mediante la sola applicazione delle misure urgenti agli art. 53 e 54 del Reg. CE 178/2002, viene attivato il sistema di Gestione delle Crisi attraverso l'istituzione delle Unità di crisi e l'attivazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi mediante il quale vengono identifiate le opzioni disponibili per prevenire, eliminare o ridurre il rischio per la salute umana (sezione 3, art. 55 del reg.CE 178/2002).
Fonte: CEIRSA