Alimenti per gruppi specifici (FSG)

 

Alimenti per gruppi specifici (FSG)

 

 

 

Il regolamento (UE) 609/2013, comunemente definito con l’acronimo #FSG, è entrato in applicazione il 20 luglio 2016 abrogando la direttiva 2009/39/CE sugli alimenti destinati ad una alimentazione particolare

 

Nel suo campo di applicazione ha incluso le disposizioni adottate in precedenza nel settore dei prodotti destinati ad una #alimentazione particolare per:

 

#alimenti per la prima infanzia;

 

alimenti a fini medici speciali (#AFMS);

 

alimenti presentati come sostituti totali della dieta per la riduzione del peso corporeo.

 

I prodotti rientranti nelle tre sopracitate categorie sono destinate a gruppi specifici della popolazione con esigenze nutrizionali particolari, come lattanti e bambini nella prima infanzia, soggetti resi nutrizionalmente vulnerabili da determinate turbe, malattie o condizioni mediche, soggetti con eccesso ponderale che, per ridurre il peso corporeo, devono soddisfare appieno il fabbisogno in nutrienti essenziali con un apporto energetico ridotto o molto ridotto.

 

Gli alimenti senza glutine destinati ai celiaci, invece, non ricadono nel campo di applicazione del regolamento FSG perché a livello europeo l’indicazione sull’assenza di glutine o il contenuto molto basso negli alimenti è stata disciplinata come una informazione che può essere fornita volontariamente con l’etichettatura degli alimenti. La stessa cosa è in programma per le indicazioni sull’assenza di lattosio o il suo ridotto contenuto negli alimenti.

 

Anche per i prodotti per sportivi non sono previste disposizioni specifiche. Sulla base della loro composizione, possono ricadere nel campo degli integratori alimentari o in quello degli alimenti addizionati di vitamine e minerali, se non anche tra gli alimenti comuni.

 

A livello nazionale, ai sensi del DM 8 giugno 2001 “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare”, come modificato dal DM 17 maggio 2016, è prevista l’erogabilità a carico del SSN di AFMS per il trattamento dietetico delle malattie metaboliche congenite e della fibrosi cistica, di alimenti specificamente formulati per #celiaci, di formule per lattanti a nati da mamme HIV positive. Inoltre, per effetto dell’articolo 14 del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA (livelli essenziali di assistenza) sono erogabili anche gli AFMS aproteici o ipoproteici per soggetti affetti da insufficienza renale e gli AFMS consistenti in preparati addensanti per soggetti con grave disfagia affetti da malattie neurodegenerative.

 

I prodotti erogabili sono inclusi nel “Registro nazionale” istituito ai sensi dell’art. 7 dello DM 8 giugno 2001.

 

 

 

Fonte: Ministero della Salute

 

 

 

 

 


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